Responsabilità del datore di lavoro sulla sorveglianza dei sistemi antincendio

In Italia, la responsabilità del datore di lavoro nella sorveglianza dei sistemi antincendio è regolata principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e dai successivi decreti attuativi. Queste normative delineano chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi e manutenzione dei relativi sistemi.

Obblighi principali del datore di lavoro:

  • Designazione degli addetti antincendio: Il datore di lavoro è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e primo soccorso.

  • Formazione e informazione: Deve garantire che i lavoratori incaricati ricevano una formazione adeguata e siano informati sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, nonché sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

  • Manutenzione e controllo dei sistemi antincendio: È responsabilità del datore di lavoro assicurare che gli impianti, le attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio siano sottoposti a controlli periodici e interventi di manutenzione, come indicato dalle disposizioni normative e dalle specifiche tecniche. Tali attività devono essere registrate in un apposito registro dei controlli, mantenuto aggiornato e disponibile per le autorità competenti.

  • Valutazione dei rischi e misure preventive: Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi di incendio specifici per l’attività svolta e adottare le misure preventive e protettive necessarie per ridurre al minimo tali rischi. Questo include l’elaborazione di un piano di emergenza e l’organizzazione di esercitazioni periodiche.

È fondamentale che il datore di lavoro si attenga scrupolosamente a queste disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi.

La tenuta del registro di sorveglianza antincendio è un obbligo fondamentale per il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle normative antincendio, tra cui il D.M. 1 settembre 2021, noto come Decreto Controlli.

È un documento in cui devono essere annotati tutti gli interventi di controllo, manutenzione e verifica periodica delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio presenti nei luoghi di lavoro.

Secondo il D.M. 1 settembre 2021, il registro è obbligatorio per:

  • Luoghi di lavoro soggetti a prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011);
  • Edifici con specifici obblighi di controllo secondo il Codice di Prevenzione Incendi;
  • Attività con rischio di incendio medio-alto.

Tale obbligo ricade sul datore di lavoro, che deve garantire la corretta tenuta del registro e la disponibilità dello stesso per eventuali controlli da parte degli enti ispettivi (Vigili del Fuoco, ASL, ecc.).

Il registro deve riportare:

  1. Dati generali dell’azienda (ragione sociale, sede, ecc.);
  2. Elenco delle attrezzature e impianti antincendio presenti (estintori, idranti, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo, ecc.);
  3. Date e tipologia degli interventi effettuati, suddivisi in:
    • Controlli di sorveglianza (ispezioni visive periodiche);
    • Manutenzione ordinaria (es. sostituzione di componenti usurati);
    • Manutenzione straordinaria (riparazioni importanti o sostituzioni integrali);
  4. Nominativo del manutentore o della ditta incaricata, che deve essere abilitata secondo la normativa;
  5. Firma del responsabile della tenuta del registro.
  • I controlli di sorveglianza possono essere effettuati dal personale interno opportunamente formato.
  • La manutenzione e i controlli tecnici devono essere eseguiti da manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal D.M. 1 settembre 2021.

La mancata tenuta o l’aggiornamento irregolare del registro può comportare:

  • Sanzioni amministrative per il datore di lavoro (fino a 7.000€);
  • Rischio di responsabilità penale in caso di incidenti causati da negligenza;
  • Sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni.

Il registro deve essere sempre disponibile e aggiornato, in modo da dimostrare l’effettiva esecuzione della manutenzione degli impianti antincendio.

🔹 1. Controllo degli Estintori (D.M. 18/09/2002 – UNI 9994-1:2013)
✅ Presenza e accessibilità dell’estintore
✅ Verifica della pressione (se dotato di manometro)
✅ Integrità del sigillo di sicurezza e dell’etichetta
✅ Assenza di danni visibili (ruggine, ammaccature, perdite)
✅ Data dell’ultima manutenzione

🔹 2. Controllo degli Idranti e Naspi (D.M. 20/12/2012 – UNI 10779)
✅ Verifica dell’accessibilità e della segnaletica
✅ Controllo della pressione dell’acqua
✅ Assenza di ostruzioni o danni alla lancia e al tubo
✅ Data dell’ultima prova funzionale

🔹 3. Controllo delle Porte Tagliafuoco (UNI 11473-1:2013)
✅ Presenza di segnaletica e corretta chiusura
✅ Stato delle guarnizioni e delle cerniere
✅ Verifica del sistema di autochiusura
✅ Assenza di ostacoli che impediscano la chiusura

🔹 4. Controllo dei Rilevatori di Fumo e Gas (UNI 9795:2021 – UNI 11224)
✅ Verifica della pulizia e assenza di polvere
✅ Test del segnale acustico e luminoso
✅ Controllo del corretto funzionamento della centralina

🔹 5. Controllo dell’Illuminazione di Emergenza (UNI EN 1838:2013)
✅ Verifica delle lampade e del loro funzionamento
✅ Controllo della batteria e autonomia di funzionamento
✅ Pulizia e assenza di danni sulle plafoniere

🔹 6. Controllo dei Sistemi di Evacuazione Fumo e Calore (SEFC) (UNI 9494-1 e 2:2017)
✅ Verifica dello stato degli evacuatori e delle griglie
✅ Controllo del corretto funzionamento dell’apertura automatica
✅ Pulizia e assenza di ostruzioni